In quest'area verranno periodicamente inseriti delle comunicazioni di carettere generale nonche interne pertinenti le attività
istituzionali.
Le comunicazioni di carattere generale avranno come fonte interpretazioni di stampa, Web, notizie apprese presso l'isituto ecc.
Le stesse hanno solo valore comunicativo e non certificativo.
Le comunicazioni interne possono riguardare aggiornamente del portale, comunicazione da parte delle sedi centrali ecc.
Per Quest'area è gradita la collaborazione degli utenti i quali se voglio incrementarla basta mandare il materiale all'indirizzo
email della sede regionale ENAC.
Questa area e' comune e tutte le modifiche saranno visibili a tutti gli utenti. Premesso che l'istituto è tenuto a valutare tutte le patologie correlate alle malattie denunciate, anche se non specificamente richieste, qualora emergano dalle certificazioni presentate e siano potenzialmente riconducibili al rischio lavorativo.
Questo principio è fondato su alcune disposizioni normative e giurisprudenziali (art. 3, comma 1, del D.P.R. 1124/1965,Cass. Civ. Sez. Lav. n. 22285/2007) ciò implica che, se da una certificazione medica emergono ulteriori patologie causalmente collegate al rischio professionale, l'Istituto è tenuto a valutarle, anche se non direttamente menzionate nella denuncia, in attuazione del principio istituzionale dell'automaticità delle prestazioni, che impone all'Istituto di procedere a un'istruttoria completa e accurata, anche per patologie non espressamente richieste dal lavoratore, se queste risultano documentate.
Alla luce di quanto su esposto, si CHIEDE un momento di confronto in sede di COLLEGIALE :
L'ANNULLAMENTO del provvedimento di archiviazione.
La riapertura del procedimento amministrativo e la rivalutazione della pratica, tenendo in considerazione di tutta la documentazione posta agli atti che dimostra l'esistenza della malattia denunciata e la correlazione con il rischio lavorativo.
La valutaziione in attuazione del principio istituzionale dell'automaticità dell'intero quadro clinico, includendo qualora emergono tutte le patologie refertate e potenzialmente correlate al rischio lavorativo e alla malattia denucniata, anche se non specificatamente richieste, procedendo al riconoscimento delle patologie con conseguente attribuzione del danno biologico.
Si evidenziano:
Il provvedimento dell'INAIL, così come descritto, può essere ritenuto omissivo e potenzialmente illegittimo sotto diversi profili, soprattutto in relazione alla normativa sulla trasparenza e la motivazione degli atti amministrativi emessi da enti pubblici. Di seguito alcune considerazioni che evidenziano le possibili criticità:
"Violazione del principio di trasparenza"
La normativa sulla trasparenza amministrativa che regola il procedimento amministrativo, impone agli enti pubblici di motivare adeguatamente i provvedimenti emessi, stabilendo che la motivazione debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della decisione presa.
Nel caso specifico, il diniego INAIL si limita a una formula generica: Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale...., una motivazione così sommaria non consente di comprendere:
a) Quali accertamenti siano stati effettivamente effettuati.
b) Quali criteri scientifici e normativi siano stati applicati.
c) Perché non sia stato riconosciuto il nesso causale, senza dimostrare il perché la patologia non deriva dal lavoro e indicare eventuali cause alternative.
Questa carenza potrebbe integrare una violazione del principio di trasparenza e rendere il provvedimento illegittimo.
"Omissione specifiche sui criteri applicati"
Gli atti amministrativi devono essere chiari e dettagliati, soprattutto quando incidono su diritti del cittadino, contribuente e assicurato, come nel caso del riconoscimento delle malattie professionali.
Il provvedimento INAIL non sembra riportare:
1) Un'analisi delle mansioni svolte.
2) La valutazione delle esposizioni a rischio professionale.
3) Eventuali studi scientifici o linee guida applicate per escludere il nesso causale.
L'omissione di questi elementi costituiscono un grave difetto di istruttoria e una evidente violazione dei doveri di chiarezza e trasparenza.
"Contrasto con il diritto di difesa"
Una motivazione generica e ambigua impedisce al cittadino di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, poiché non è in grado di comprendere quali siano le lacune o gli errori nel proprio caso. Il diritto di difesa è tutelato dall'art. 24 della Costituzione e dalla normativa amministrativa. Senza una motivazione dettagliata, il ricorrente non può controbattere efficacemente e produrre elementi integrativi mirati.
"Mancanza di trasparenza come violazione dell'etica della Pubblica Amministrazione"
Essendo l'INAIL un ente pubblico, è tenuto a garantire non solo il rispetto formale delle normative, ma anche la fiducia e l'equità nei confronti dei cittadini, contribuenti e assicurati. Una comunicazione lacunosa mina l'immagine dell'ente e il rapporto di fiducia con gli assicurati.
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